Di fianco ad alcune strade pubbliche vediamo spesso box arancioni (chiamati “velobox”), installazioni che però sembrano non soddisfare i criteri imposti dal codice della strada, rendendo particolarmente pericolosa la circolazione per i mezzi a due ruote.
Cosa dice la normativa vigente riguardo alle installazioni stradali?
Art. 81/2 Regolamento di Attuazione. (Art. 39 Cod. Str.) I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m (50 cm) dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
Questa norma è specifica per sostegni verticali ove sono collocati i cartelli stradali, lo stesso principio dovrebbe ovviamente valere anche i velobox, così sono chiamati quei box arancioni spesso visibili a filo strada, i quali dovrebbero essere installati ad oltre 50 cm dalla carreggiata, ma come abbiamo visto non è così.
L’installazione di questi oggetti, in quella posizione quasi sulla carreggiata, rappresentano un pericolo per cicli e motocicli che trasportano un carico laterale sporgente, infatti questi mezzi, per norma, possono viaggiare con un carico laterale sporgente fino a 50 cm, per cui devono trovare libero quello spazio.
Come riporta il C.d.S. art.170/5, per i veicoli a due ruote, il cui eventuale carico deve essere sistemato in modo da non sporgere lateralmente di oltre 50 cm.
Nel video seguente vediamo un motociclista che impatta con i borsoni laterali in un ostacolo, in una normale e trafficata strada un simile improvviso impatto lo porterebbe ad invadere l’altra corsia, dove normalmente transitano altri veicoli in senso contrario.
I velobox quindi vengono utilizzati per collocare (non sempre) al suo interno gli apparecchi autovelox per l’accertamento delle violazioni al limite di velocità.
Quello che lascia, diciamo, perplessi, è il fatto che queste installazioni sono del Comune di Camaiore, che li usa per fare multe, ci chiediamo allora, chi dovrebbe sanzionare i responsabili che hanno dato l’ordine per far installare questi box, in posizioni dubbiamente consentite?
La legge, come ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, dice che la sicurezza stradale debba essere un obiettivo prioritario per la Polizia Stradale, ma è fondamentale che tale obiettivo venga perseguito utilizzando strumenti che siano «legittimi e conformi alle normative vigenti».
Corte di Cassazione nella sentenza n. 3335/2024,
Quello che più ci interessa è la frase finale: “è fondamentale che tale obiettivo venga perseguito utilizzando strumenti che siano «legittimi e conformi alle normative vigenti».
Ossia, non si può comminare sanzioni con l’ausilio di strumenti o tecniche non consentite dalle normative, in modo particolare quando mettono a rischio l’incolumità altrui.
Alleghiamo, da leggere, un intervento ministeriale sui velobox “irregolari”.
Un autovelox è irregolare se non è omologato, non è tarato, o se è installato in modo non conforme alla legge, così come si legge nel comunicato ministeriale, in questi casi, è possibile quindi contestare la multa al giudice o al Prefetto.
“ Secondo quando affermato da Maurizio Lupi nel marzo 2014, al tempo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli autovelox finti non possono essere classificati come dispositivo o segnaletica del codice della strada”.
L’ex ministro, ha citato ben nove pareri contrari, risposte date a Comuni che chiedevano se fosse lecito piazzare sui bordi delle strade i box di plastica colorati.
La norma sulla distanza dalla carreggiata è valida per tutte quelle installazioni che spesso troviamo sulla sede stradale, quando invece dovrebbero essere collocate a 50 cm di distanza dalla carreggiata:
In alcuni casi creano addirittura una strettoia, non segnalata.
Chi dovesse avere una collisione con questi impianti il comune è chiamato a risarcire i danni.
Tra i compiti di un’amministrazione vi è anche quello importante di preservare la sicurezza degli abitanti, ma a volte, come si vede, mancano di questi doveri.
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